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Sez. 1, Sentenza n. 2720 del 11/11/1967 (Rv. 330210 - 01)

DONAZIONE - RIMUNERATORIA - NOZIONE - ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE ESEGUITA PARTE ANIMO DONANDI E PARTE ANIMO SOLVENDI CAUSA - CRITERIO DELLA PREVALENZA.*
Stato
decisa il 1967-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330210-01

DONAZIONE - RIMUNERATORIA - NOZIONE - ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE ESEGUITA PARTE ANIMO DONANDI E PARTE ANIMO SOLVENDI CAUSA - CRITERIO DELLA PREVALENZA.*

Perche si possa parlare di -donazione remuneratoria-, e di conseguente necessita dell'atto pubblico, occorre che l'attribuzione patrimoniale venga effettuata come segno tangibile di -speciale- apprezzamento dei servizi in precedenza ricevuti che ad essa non venga data funzione o carattere di corrispettivo e che il donante si induca ad essa spontaneamente, pur sapendo di non esservi tenuto ne per legge, ne in adempimento di un'obbligazione naturale o di un uso del costume. Tale figura deve escludersi e conseguentemente deve ritenersi non necessaria la Forma solenne dell'atto pubblico, ove l'attribuzione patrimoniale venga effettuata in funzione di corrispettivo, o in vista di una prestazione futura, o, infine, in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali o sociali. L'intero rapporto, unitariamente considerato, va regolato in base al criterio della prevalenza ove l'attribuzione venga realizzata in parte -animo donandi-ed in parte -solvendi causa. In tal caso, cioe, andra ricercato quale dei due intenti si sia voluto principalmente perseguire.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 770

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)