Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 05/09/1974 (Rv. 370815 - 01)
DONAZIONE - RIMUNERATORIA - IN GENERE - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - ATTRIBUZIONE EFFETTUATA SIA A TITOLO DI DATIO IN SOLUTUM SIA A TITOLO DI LIBERALITA - CRITERIO DELLA PREVALENZA - APPLICABILITA.*
DONAZIONE - RIMUNERATORIA - IN GENERE - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - ATTRIBUZIONE EFFETTUATA SIA A TITOLO DI DATIO IN SOLUTUM SIA A TITOLO DI LIBERALITA - CRITERIO DELLA PREVALENZA - APPLICABILITA.*
Perche si possa parlare di donazione remuneratoria, e di conseguente necessita dell'atto pubblico, occorre che l'attribuzione patrimoniale venga effettuata come segno tangibile di 'specialè apprezzamento dei servizi in precedenza ricevuti, che alla detta attribuzione non venga data funzione o carattere corrispettivo, e che il donante si induca ad essa spontaneamente, pur sapendo di non esservi tenuto ne per legge, ne in adempimento di un'obbligazione naturale o di un uso del costume. Tale figura deve escludersi, e conseguentemente deve ritenersi non necessaria la Forma solenne dell'atto pubblico, ove l'attribuzione patrimoniale venga effettuata in funzione di corrispettivo, o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali. L'intero rapporto, unitariamente considerato, va regolato in base al criterio della prevalenza, ove l'attribuzione venga realizzata in parte 'animo donandì e in parte 'solvendi causà. In tal caso, cioe, va ricercato quale dei due intenti si sia voluto principalmente perseguire. (Conf 1933'70, mass n 347952; 3229'69, mass n 343243; (Conf 371'69, mass n 338406; 2720'67, mass n 330210).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 770 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)