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Sez. 1, Sentenza n. 4093 del 06/07/1995 Cc. (dep. 21/09/1995) Rv. 202428 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato | Continuazione - Individuazione della violazione più grave - Omissione nella fase di cognizione - Poteri del giudice della esecuzione.
Stato
decisa il 1995-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202428-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato

Allorché il giudice di cognizione non abbia provveduto alla individuazione del reato più grave tra quelli unificati per continuazione, il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di individuare la violazione più grave per ogni finalità inerente all'esecuzione della sentenza di condanna, ivi compresa quella di determinazione della pena-base e di quelle per i reati satelliti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)