Sez. 3, Sentenza n. 26968 del 20/12/2007 (Rv. 601029 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Offerta al pubblico con previsione di gratuità della prestazione a favore del venditore - Esclusione del diritto alla provvigione - Insufficienza - Esame delle concrete modalità del regolamento negoziale - Necessità - Fattispecie.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
In tema di mediazione, nel caso in cui l'incarico sia stato conferito dal venditore al mediatore mediante l'adesione ad un annuncio pubblicitario con il quale veniva promessa esclusivamente all'alienante la gratuità della prestazione, il giudice non può negare il diritto alla provvigione attribuendo rilievo solo al momento generatore dell'accordo, senza valutare, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ., il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e dunque tutti gli elementi allegati dal mediatore a sostegno del suo diritto. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito per aver omesso di valutare, al fine d'indagare la comune intenzione delle parti, circostanze rilevanti quali l'avvenuto pagamento in anticipo della provvigione da parte del venditore, l'emissione di fattura da parte del mediatore, le dichiarazioni dell'acquirente in ordine ad un accordo che prevedesse il pagamento di una somma complessiva di danaro a carico di entrambe i contraenti in favore del mediatore a titolo di provvigione ed aver dato rilievo esclusivamente al tenore dell'offerta al pubblico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362 com. 2, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)