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Sez. 5, Sentenza n. 22141 del 16/10/2006 (Rv. 595307 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Esenzioni e riduzioni daziarie - Presupposti - Regolarità della documentazione relativa all'origine delle merci - Irregolarità dei certificati - Mancata riscossione dei dazi dovuti - Responsabilità dell'importatore - Buona fede - Rilevanza - Limiti - Contabilizzazione "a posteriori" - Deroghe secondo la normativa comunitaria come applicata dalla Corte di giustizia - Condizioni - Ricorrenza cumulativa - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595307-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di tributi doganali, i vantaggi daziari, in esenzione o riduzione, che la Comunità europea può accordare unilateralmente ad un gruppo di paesi, ovvero può riconoscere in forza di appositi accordi bilaterali, identificando i prodotti che beneficiano della preferenza tariffaria, postula l'autenticità della documentazione relativa all'origine e/o provenienza dai rispettivi paesi fornita alla dogana comunitaria presso la quale è effettuata l'operazione di importazione. In caso di irregolarità dei certificati di origine, dalla quale derivi la mancata riscossione dei dazi effettivamente dovuti, la buona fede dell'importatore dichiarante non lo esime, in linea generale, da responsabilità quand'anche la merce sia scortata da certificati falsificati a sua insaputa (cfr. Corte di giustizia, sent. 17 luglio 1997 in causa C-97/95), non essendo tenuta la Comunità europea a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini; una serie di deroghe alla contabilizzazione "a posteriori" è stata tuttavia ammessa, con il conseguente divieto del recupero daziario, alla luce delle disposizioni comunitarie succedutesi in materia - reg. CEE n. 1697/79 del Consiglio del 24 luglio 1979 (in vigore dal 1° luglio 1980), art. 5.2., e (a far tempo dal 1 gennaio 1994) reg. CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, art. 220.2b, poi integrato dal reg. CEE n. 2700/2000 del Consiglio del 16 novembre 2000, in vigore dal successivo 19 dicembre, ma ritenuto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (sent. 9 marzo 2006 in causa C-293/04) applicabile anche alle obbligazioni sorte anteriormente, per il suo carattere essenzialmente interpretativo, in funzione della certezza del diritto e del rafforzamento della tutela dell'affidamento dell'operatore economico -, secondo l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza comunitaria, che ha elaborato le condizioni che devono ricorrere cumulativamente a tal fine: a) mancata riscossione di dazi e prelievi per un errore imputabile alle stesse autorità competenti (in esse comprese sia quelle di importazione, cui spetta procedere al recupero, sia quelle di esportazione, cui spetta il rilascio della pertinente certificazione); b) errore di natura tale, secondo le circostanze, da non poter essere ragionevolmente conosciuto dal debitore di buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e diligenza, ed in ogni caso determinato da un comportamento "attivo" delle autorità medesime, non rientrandovi quello indotto dalle dichiarazioni inesatte dell'esportatore; c) osservanza da parte del debitore di tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretto il giudizio, espresso in sede di merito, di estraneità di un importatore che, all'epoca del conflitto nei paesi balcanici, aveva fruito del trattamento agevolato sulla base di certificati - la cui inesattezza risaliva alla Camera di commercio di Lubiana, che li aveva rilasciati senza averne il potere - successivamente invalidati dall'autorità amministrativa della Bosnia in quanto emessi da soggetti non autorizzati; ciò in quanto l'importatore, nonostante l'esperienza professionale, non poteva ragionevolmente scoprire l'errata attestazione, trattandosi di certificati compilati dalla competente autorità amministrativa, e dunque formalmente corretti anche per la dogana italiana, che aveva accettato le relative dichiarazioni secondo la normativa vigente).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Consiglio CEE 16/11/2000 num. 2700

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)