Sez. 5, Sentenza n. 8002 del 19/05/1998 Ud. (dep. 07/07/1998) Rv. 211483 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO | Nomina - Mancato inizio dell'attività processuale alla quale è finalizzata - Rinnovazione della nomina - Ammissibilità - Ragioni - Principio di immutabilità della difesa - Non opera.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO
È possibile la rinnovazione della nomina del difensore di ufficio in persona di soggetto diverso da quello originariamente designato (art. 97, comma terzo, cod. proc. pen.)quando quest'ultimo non abbia avuto modo di svolgere alcuna attività defensionale e non si siano create pertanto le condizioni per una sua eventuale sostituzione a norma dell'art. 97, comma quarto, detto codice. In tal caso infatti non ha avuto inizio l'attività processuale per la quale l'esercizio della difesa è richiesto e non opera pertanto il principio di immutabilità della difesa. (Fattispecie in cui il decreto di citazione a giudizio è stato notificato presso un difensore di ufficio diverso da quello designato in occasione di un precedente decreto di citazione a giudizio rimasto senza effetto per omessa notifica dovuta ad irreperibilità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 92 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 92 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 92 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 92 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)