Sez. 2, Sentenza n. 12104 del 20/09/2000 Ud. (dep. 23/11/2000) Rv. 217983 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO | Nomina del difensore d'ufficio - Mancato avvio dell'attività processuale a causa di atto improduttivo di effetti - Operatività del principio di immutabilità del difensore - Esclusione - Correlazione tra difesa d'ufficio ed efficace avvio dell'attività processuale - Sussistenza - Fattispecie: decreto di citazione a giudizio inficiato da nullità.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO
La valida designazione del difensore d'ufficio è strettamente connessa al primo atto valido per cui è prevista l'assistenza del difensore avuto riguardo alla disciplina introdotta dall'art. 97 cod. proc. pen., che è quella di garantire l'effettività della difesa d'ufficio la quale deve essere, pertanto, messa in relazione con l'efficace avvio dell'attività processuale per la quale è prevista l'assistenza del difensore. Ne consegue che nel caso di atto improduttivo di effetti perché nullo non opera il principio di immutabilità del difensore - esteso anche al difensore d'ufficio - in quanto nessuna efficace attività processuale è stata svolta. (La S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto che nel caso di decreto di citazione inficiato da nullità sia perfettamente legittima la nomina di un altro difensore di ufficio, in quanto il principio di immutabilità del difensore sorge solo con il primo atto valido per cui è prevista l'assistenza di quest'ultimo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 92 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 92 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 92 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 92 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)