Sez. 1, Sentenza n. 2828 del 22/04/1986 (Rv. 445866 - 01)
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERE, DISTINZIONE) - FIDEJUSSIONE SOLIDALE - PROPOSIZIONE DI DOMANDA GIUDIZIALE NEI CONFRONTI DEL SOLO FIDEJUSSORE - EFFETTI.*
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERE, DISTINZIONE) - FIDEJUSSIONE SOLIDALE - PROPOSIZIONE DI DOMANDA GIUDIZIALE NEI CONFRONTI DEL SOLO FIDEJUSSORE - EFFETTI.*
Con riguardo alla fidejussione solidale (art. 1944 primo comma cod. civ.), nella quale il creditore ha facoltà di agire contro l'uno o l'altro dei coobbligati, la proposizione di domanda giudiziale nei confronti del solo fidejussore, entro il termine fissato dall'art. 1957 cod. civ. a partire dalla scadenza del debito principale, vale ad evitare l'Estinzione dell'obbligazione fidejussoria contemplata dalla norma medesima. (V 5954/84, mass n 437622; (V 3901/81, mass n 414558).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)