Sez. 3, Sentenza n. 3901 del 16/06/1981 (Rv. 414558 - 01)
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - ONERI DEL CREDITORE - ISTANZE CONTRO IL DEBITORE - NOZIONE.*
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - ONERI DEL CREDITORE - ISTANZE CONTRO IL DEBITORE - NOZIONE.*
Nell'art 1957 cod civ - che, a pena dell'Estinzione della fidejussione, impone al creditore l'Onere di proporre, nel termine di sei o due mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, le sue istanze contro il debitore e di continuarle con diligenza - il termine 'istanzĂ e adoperato nel senso di mezzo di tutela processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e la soddisfazione della pretesa, con esclusione, quindi, delle istanze tendenti ad una pronuncia di mero accertamento, ancorche provvisoriamente esecutiva. (V 5572/79, mass n 402164; (V 688/76, mass n 379329; (V 1851/73, mass n 364862; (V 2393/68, mass n 334758; (V 2315/66, mass n 324517).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)