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Sez. L, Sentenza n. 4104 del 28/04/1987 (Rv. 452882 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONI MONETARIE - DETERMINAZIONE DEL RELATIVO MAGGIOR DANNO - RIFERIMENTO ANCHE A CREDITI DI NATURA RISARCITORIA - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A PENALE CONVENZIONALE.*
Stato
decisa il 1987-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452882-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONI MONETARIE - DETERMINAZIONE DEL RELATIVO MAGGIOR DANNO - RIFERIMENTO ANCHE A CREDITI DI NATURA RISARCITORIA - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A PENALE CONVENZIONALE.*

L'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. - nello stabilire che il giudice, quando pronunzia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare... Il maggior danno da svalutazione monetaria- non fa alcuna distinzione fra natura retributiva o risarcitoria del credito stesso; sicché la rivalutazione è dovuta e può essere liquidata, anche di ufficio, non solo quando la somma oggetto della condanna costituisca il corrispettivo di prestazione di lavoro, ma anche quando essa abbia natura risarcitoria e rappresenti (come nel caso di una penale convenzionale ricollegata al licenziamento ante tempus in un rapporto a tempo determinato) una utilità economica comunque, pur se indirettamente, riferibile al rapporto di lavoro. (V 1079/83, mass n 425873; (Conf 1948/85, mass n 439862).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)