Sez. L, Sentenza n. 1948 del 12/03/1985 (Rv. 439862 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - NATURA RETRIBUTIVA O RISARCITORIA DEL CREDITO - IRRILEVANZA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE PER INGIUSTIFICATO LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - NATURA RETRIBUTIVA O RISARCITORIA DEL CREDITO - IRRILEVANZA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE PER INGIUSTIFICATO LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE - AMMISSIBILITÀ.*
L'art. 429 comma terzo cod. proc. civ. nello stabilire che il giudice, quando pronunzia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno da svalutazione monetaria, non fa alcuna distinzione fra natura retributiva o risarcitoria del credito stesso, sicché la rivalutazione è dovuta e può essere liquidata anche di ufficio non solo quando la somma oggetto della condanna costituisca il corrispettivo di prestazioni di lavoro, ma anche quando essa abbia natura risarcitoria e rappresenti, come nel caso dell'indennità supplementare per l'ingiustificato licenziamento del dirigente, un'utilità economica ricollegabile pur sempre in via diretta al rapporto di lavoro. (V 1079/83, mass n 425873; (V 2350/82, mass n 420248; (V 6545/79, mass n 403310).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)