Sez. 1, Sentenza n. 47486 del 06/11/2003 Ud. (dep. 11/12/2003) Rv. 226462 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Credibilità intrinseca del chiamante - Valutazione negativa - Preclusione assoluta al libero apprezzamento del contenuto delle dichiarazioni - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO
La negativa valutazione in ordine alla credibilità intrinseca di un chiamante in correità, in considerazione delle connotazioni personali e caratteriali di costui, non può precludere in modo assoluto l'esame del contenuto delle sue dichiarazioni, atteso che anche i soggetti più amorali ed i mentitori più inveterati possono, in determinate circostanze e per le più varie ragioni, riferire la verità e, d'altra parte, dette dichiarazioni costituiscono comunque materiale probatorio ritualmente acquisito, non sottraibile, come tale, al libero apprezzamento da parte del giudice, ferma restando, naturalmente, la necessità che in tali casi la verifica si compia nel modo più approfondito e con il massimo senso critico.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)