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Sez. 1, Sentenza n. 13272 del 05/11/1998 Ud. (dep. 17/12/1998) Rv. 211876 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Disposizioni relative alla sua valutazione - Introduzione di una deroga al principio del libero convincimento del giudice - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211876-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO

Il vigente art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. stabilisce una limitazione della libertà di convincimento del giudice, vietando l'attribuzione del valore di prova alla sola chiamata in correità, quando non sia accompagnata da "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", dato che essa proviene da soggetti coinvolti, in grado maggiore o minore, nel fatto per cui si procede, onde è ragionevole il dubbio sull'assoluto disinteresse del chiamante. Pertanto il giudice deve in primo luogo risolvere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore), in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante alla luce di criteri come quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. (Sulla prima parte, contra Sez. 1^, 28 settembre 1998 n. 13008, Bruno, in corso di massimazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)