Sez. L, Sentenza n. 7371 del 28/03/2014 (Rv. 629903 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Indicazione di due o più ragioni legittimanti l'apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro - Causa di illegittimità del termine - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
L'indicazione di due o più ragioni, legittimanti l'apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro, non è in sé causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 com. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 11/01/2001 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)