Sez. L, Sentenza n. 16396 del 17/06/2008 (Rv. 603665 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Indicazione di due o più ragioni legittimanti l'apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro - Causa di illegittimità del termine - Esclusione - Valutazione nel merito della effettività e coerenza delle ragioni indicate - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
L'indicazione di due o più ragioni legittimanti l'apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sé causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell'effettività e coerenza delle ragioni indicate.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Legge 06/09/2001 num. 368 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)