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Sez. 1, Sentenza n. 538 del 21/02/1966 (Rv. 321083 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONI DINANZI ALL'AGO - CONDANNA SPESE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IMPOSTA SUPPLETIVA.*
Stato
decisa il 1966-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321083-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONI DINANZI ALL'AGO - CONDANNA SPESE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IMPOSTA SUPPLETIVA.*

L'amministrazione delle Finanze dello stato non puo avvalersi, in caso di soccombenza in giudizio, della norma di esonero dal carico delle spese giudiziarie, di cui all'art. 148 R.d. 30 dicembre 1923, n.3269 -legge di registro-, quando si tratti di opposizione ad imposta suppletiva, proposta entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione e questa non sia stata comunque revocata prima della scadenza di detto termine. Poiche infatti, ai sensi dell'art. 145 della medesima legge del registro, l'esecuzione dell'ingiunzione concernente imposta suppletiva resta sospesa se il contribuente propone opposizione giudiziaria entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, se anche per queste imposte si dovesse applicare l'art. 148, il contribuente verrebbe a trovarsi nell'alternativa di perdere il rimedio dalla sospensione dell'esecuzione, ovvero di non avere il diritto di ripetere le spese nei confronti dell'amministrazione soccombente. *

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 145 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)