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Sez. 3, Sentenza n. 309 del 30/01/1976 (Rv. 378982 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - FORO GENERALE DEL CONVENUTO, LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA E LUOGO IN CUI DEVE ESSERE ESEGUITA - OBBLIGO DI RIFERIRE L'ECCEZIONE A TUTTI I CRITERI - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378982-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - FORO GENERALE DEL CONVENUTO, LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA E LUOGO IN CUI DEVE ESSERE ESEGUITA - OBBLIGO DI RIFERIRE L'ECCEZIONE A TUTTI I CRITERI - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO - CONSEGUENZE.*

Poiche nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'art 20 cod proc civ concede all'attore la facolta di adire, oltre al giudice del foro generale del convenuto, anche il giudice del luogo in cui l'obbligazione e sorta, ovvero quello del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita, il convenuto e tenuto, nel primo atto difensivo, a contestare la Competenza del giudice adito in relazione a tutti e tre gli indicati profili, poiche, altrimenti, non potendo il giudice rilevare di ufficio motivi di incompetenza non dedotti e non potendo la parte dedurre, durante il corso del giudizio, motivi d'incompetenza diversa da quelli prospettati in limine litis, la Competenza territoriale a decidere la causa resta definitivamente radicata presso il giudice adito, in relazione al profilo non contestato. (Conf 348/75, mass n 373581; (Conf 1942/73, mass n 365040).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)