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Sez. 1, Sentenza n. 1112 del 07/03/1978 (Rv. 390477 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - RIFERIMENTO AD UNO SOLO DEI FORI ALTERNATIVAMENTE PREVISTI - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1978-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390477-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - RIFERIMENTO AD UNO SOLO DEI FORI ALTERNATIVAMENTE PREVISTI - INSUFFICIENZA.*

Nelle cause in materia di diritti di obbligazione, il convenuto non puo limitarsi a contestare nel suo primo atto difensivo uno soltanto dei fori alternativamente previsti dall'art 20 cod proc civ: in tal caso, pertanto, resta definitivamente radicata la Competenza territoriale del giudice adito, il quale non puo rilevare d'ufficio motivi di incompetenza diversi da quello dedotto dalla parte. (Conf 309/76, mass n 378982).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)