Sez. 3 - , Ordinanza n. 756 del 12/01/2023 (Rv. 666686 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Professionista facente parte di un’associazione professionale - Pignorabilità dei compensi nelle forme dell’espropriazione presso terzi - Sussistenza - Condizioni - Trasferimento all’associazione della legittimazione all’esercizio o all’incasso del credito - Irrilevanza – Fattispecie. OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - DIFFERENZA FRA CESSIONE DI CREDITO E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
I compensi dovuti a un professionista, facente parte di un'associazione professionale, possono essere pignorati nei confronti dei suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che egli abbia delegato altri all'incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell'associazione medesima, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attività professionale, salvo che non vi sia stata una formale cessione dei suddetti crediti. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo al pignoramento dei crediti vantati, da un commercialista membro di un'associazione professionale, a titolo di compenso per l'attività di membro del collegio sindacale di alcune società, sul presupposto che l'obbligo di riversare i rispettivi compensi in favore dell'associazione, contemplato dal relativo statuto, vincolasse i soli membri della stessa, e fosse pertanto inopponibile ai creditori del singolo associato).
Cod. Civ. art. 2232, Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 2397, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)