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Sez. 2 - , Ordinanza n. 2332 del 26/01/2022 (Rv. 663689 - 01)

PROFESSIONISTI - IN GENERE | Studio professionale associato - Centro di aggregazione di interessi - Conseguenze - Legittimazione attiva rispetto ai crediti per prestazioni svolte dai singoli professionisti - Accordi degli associati - Valutazione del giudice - Contenuto.
Stato
decisa il 2022-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663689-01

PROFESSIONISTI - IN GENERE

Lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a delibare in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura "ad litem", sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)