Sez. 5, Sentenza n. 25909 del 29/10/2008 (Rv. 605428 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Deduzione da parte dell'Amministrazione di motivi e circostanze diverse da quelle contenuti nell'atto di accertamento - AmmissibilitĂ - Esclusione - Fattispecie in tema di accertamento IVA.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
Nel processo tributario di appello, l'Amministrazione finanziaria non può, mutare i termini della contestazione, deducendo motivi e circostanze diversi da quelli contenuti nell'atto di accertamento. (Nella specie, il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento IVA per omessa fatturazione di cessioni di merci, fondato sul mancato rinvenimento dei documenti di trasporto previsti dall'art. 2, comma 5, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441; la S.C. ha ritenuto che costituisse violazione del "jus novorum" da parte dell'Amministrazione la deduzione in appello di motivi fondati sulla generica previsione dell'art. 53 del d.lgs. 26 ottobre 1972, n. 663, che costituisce una fattispecie normativa diversa, in quanto non attribuisce alcun rilievo alla mancata emissione dei documenti, ma solo al mancato rinvenimento delle merci nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività ).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 663 art. 53, DPR 14/08/1996 num. 472, DPR 10/11/1997 num. 441 art. 2 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)