Sez. 5, Sentenza n. 10779 del 11/05/2007 (Rv. 597732 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Processo tributario - Oggetto - Individuazione - Riferimento all'atto impositivo ed ai motivi di impugnazione - Necessità - Conseguenze - Contestazione dell'indebita detrazione di IVA per fatture relative ad operazioni inesistenti - Impugnazione - Deduzione in appello dell'illegittima detrazione d'imposta di pertinenza di uno Stato estero - Domanda nuova - Inammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
Nel giudizio tributario, l'oggetto del dibattito processuale è delimitato da un lato dalle ragioni di fatto e di diritto esposte dall'Ufficio nell'atto impositivo impugnato, e dall'altro dagli specifici motivi d'impugnazione dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo: pertanto, nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento con cui sia stata contestata l'indebita detrazione, nella dichiarazione annuale, dell'IVA relativa a fatture per operazioni ritenute inesistenti, è inammissibile, ai sensi dell'art. 57, comma primo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il motivo di appello con cui l'Ufficio abbia fatto valere l'illegittimità della medesima detrazione, in quanto avente ad oggetto un'imposta di pertinenza di uno Stato estero, configurandosi tale deduzione come una domanda nuova, stante la totale diversità del relativo titolo giuridico.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)