diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5998 del 17/04/2012 (Rv. 621874 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE | Personale A.T.A. appartenente alla ex sesta qualifica funzionale degli enti locali - Accesso al profilo di "coordinatore amministrativo" - Condizioni - Attivazione delle procedure selettive e capienza della dotazione organica - Necessità - Conseguenze - Onere della prova - A carico del lavoratore attore per l'inquadramento.
Stato
decisa il 2012-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621874-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE

In tema di stato giuridico del personale scolastico A.T.A. appartenente alla ex sesta qualifica funzionale degli enti locali, ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 9, comma 5, del d.m. del 5 aprile 2001 (di recepimento dell'accordo del 20 luglio 2000 fra ARAN e OO.SS. sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola), l'accesso al profilo di "coordinatore amministrativo", istituito dall'art. 1 dell'accordo per il personale A.T.A. dell'8 marzo 2002, è condizionato all'attivazione delle procedure selettive e ai limiti della dotazione organica, come stabilito anche dall'art. 48 del c.c.n.l. di comparto per il quadriennio giuridico 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003; pertanto, è onere del lavoratore provare l'attivazione delle procedure selettive e la definizione delle dotazioni organiche, quali fatti costitutivi del diritto all'inquadramento nel profilo di "coordinatore amministrativo".

Riferimenti normativi: DM Pubblica Istruzione 05/04/2001 art. 3 com. 2, DM Pubblica Istruzione 05/04/2001 art. 9 com. 5, Contr. Coll. 08/03/2002 art. 1, Contr. Coll. 24/07/2003 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)