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Sez. 1, Sentenza n. 7999 del 08/08/1990 (Rv. 468667 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - SENTENZA PENALE DI ASSOLUZIONE - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - CASSAZIONE CON RINVIO AL GIUDICE CIVILE - RIASSUNZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO - EFFETTI IN TEMA DI INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - EFFETTI VINCOLANTI DELLA SENTENZA DELLA S.C..*
Stato
decisa il 1990-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468667-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - SENTENZA PENALE DI ASSOLUZIONE - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - CASSAZIONE CON RINVIO AL GIUDICE CIVILE - RIASSUNZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO - EFFETTI IN TEMA DI INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - EFFETTI VINCOLANTI DELLA SENTENZA DELLA S.C..*

Qualora la sentenza penale di assoluzione, non impugnata dal pubblico ministero, sia cassata, con rinvio al giudice civile, in accoglimento del ricorso proposto dalla parte civile ai sensi e nel vigore dell'art. 195 dell'abrogato cod. proc. pen., ed il procedimento venga tempestivamente riassunto davanti a detto giudice di rinvio, si verifica, ferma restando nel rapporto penale l'autorità del giudicato assolutorio, la prosecuzione della controversia originariamente instaurata con la Costituzione di parte civile, anche agli effetti contemplati dall'art. 2945 cod. civ. in tema di interruzione della prescrizione. In tale contesa, la sentenza della S.C. spiega effetti vincolanti non soltanto con riguardo ai principi di diritto, in base ai quali è stata annullata la pronuncia penale relativamente al rapporto civile, ma anche con riguardo alle indefettibili premesse dell'accoglimento del ricorso (nella specie, rispetto a noleggio di aeromobile straniero, la qualificazione del fatto come contrabbando e l'individuazione nell'imputato assolto dell'autore del fatto stesso, come tale obbligato al pagamento dell'IVA e dei diritti doganali ad esso inerenti).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)