Sez. 3, Sentenza n. 11897 del 24/11/1998 (Rv. 521054 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO | Passaggio in giudicato dell' assoluzione dell' imputato, con rinvio al giudice civile di appello, per l' azione civile - Conseguenze - Separazione del rapporto penale da quello civile - Ininfluenza del giudicato penale sia ai sensi dell' art. 541 cod. proc. pen. del 1930, sia del vigente art. 622 cod. proc. pen..
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO
Sia nel vigore dell' art. 541 cod. proc. pen. del 1930, sia in base al vigente art. 622 cod. proc. pen. la sentenza penale assolutoria della responsabilità penale dell' imputato con rinvio al giudice civile per la decisione sul risarcimento del danno, determina la separazione del rapporto penale da quello civile, sul quale non ha effetti il giudicato penale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 622, Cod. Proc. Pen. art. 541, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)