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Sez. 3, Sentenza n. 3814 del 24/11/1969 (Rv. 344125 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - DIVIETO DELLA PROVA TESTIMONIALE - INOSSERVANZA - NON RILEVABILITA DI UFFICIO - PROVA ESPLETATA SENZA OPPOSIZIONE - LEGITTIMA ACQUISIZIONE AL PROCESSO - PROVA CONTRARIA SUL MEDESIMO OGGETTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344125-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - DIVIETO DELLA PROVA TESTIMONIALE - INOSSERVANZA - NON RILEVABILITA DI UFFICIO - PROVA ESPLETATA SENZA OPPOSIZIONE - LEGITTIMA ACQUISIZIONE AL PROCESSO - PROVA CONTRARIA SUL MEDESIMO OGGETTO - AMMISSIBILITA.*

Le limitazioni legali all'ammissibilita della prova per testi non attengono all'ordine pubblico, ma alla tutela di interessi privatistici, onde la loro inosservanza non puo essere rilevata d'ufficio. Il principio vale anche per le limitazioni riguardanti la prova dei contratti per i quali la legge richiede l'atto scritto ad probationem. Pertanto, non puo dichiararsi inammissibile una prova che, espletata senza opposizione della parte interessata, debba ritenersi legittimamente acquisita al processo. Ed, una volta ammessa la prova dedotta dall'attore, non puo dichiararsi inammissibile la prova contraria dedotta dalla convenuta sul medesimo oggetto. (Conf 2095-68 massima n 334234).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)