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Sez. 2, Sentenza n. 646 del 13/03/1970 (Rv. 345826 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - INTERESSI, FRUTTI ED ACCESSORI MATURATI DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA - FRUTTI - AMMISSIBILITA - LIMITI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345826-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - INTERESSI, FRUTTI ED ACCESSORI MATURATI DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA - FRUTTI - AMMISSIBILITA - LIMITI - CONDIZIONI.*

La deroga del primo comma dell'art 345 del codice di rito al principio della inammissibilita delle domande nuove in appello e limitata, per quanto concerne i frutti, a quelli maturati dopo la sentenza impugnata e non puo quindi estendersi a quelli maturati in precedenza, sia anteriormente, sia posteriormente alla domanda giudiziale. Inoltre, atteso il carattere eccezionale della deroga, la domanda - pur nei limiti anzidetti - non puo ritenersi consentita sempre ed in ogni caso bensi e condizionata al presupposto che la richiesta dei frutti sia stata gia esaminata ed accolta dal giudice di primo grado o, se rigettata, sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione altrimenti si tratta di domanda nuova e, come tale, improponibile perche sottratta al doppio grado di giurisdizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)