Sez. L, Sentenza n. 2361 del 08/06/1977 (Rv. 386072 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - INTERESSI, FRUTTI ED ACCESSORI MATURATI DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA - DOMANDA DI INTERESSI FORMULATA PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI GRAVAME - INAMMISSIBILITA - LIMITI - DOMANDA RELATIVA AD INTERESSI MATURATI ANTERIORMENTE ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - INTERESSI, FRUTTI ED ACCESSORI MATURATI DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA - DOMANDA DI INTERESSI FORMULATA PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI GRAVAME - INAMMISSIBILITA - LIMITI - DOMANDA RELATIVA AD INTERESSI MATURATI ANTERIORMENTE ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.*
La domanda di interessi formulata per la prima volta in Sede di gravame deve essere dichiarata inammissibile per la parte relativa agli interessi maturati anteriormente alla sentenza di primo grado, non essendo stata proposta la domanda relativa nel giudizio da detta sentenza concluso; essa puo, invece, trovare accoglimento per quella parte di interessi maturati, dopo la sentenza impugnata, sulla somma al cui pagamento il debitore sia stato da essa condannata, giusta l'espressa previsione dell'art 345 cod proc civ, la quale si rivelerebbe superflua se la richiesta di interessi eccezionalmente consentita in Sede di gravame dovesse intendersi limitata alle sole ipotesi in cui fosse stata proposta in primo grado una domanda per frutti e danni maturati in precedenza. (Conf 1053/71, mass n 351071; (contra 830/76, mass n 379491; (contra 1921/73, mass n 365003; (contra 646/70, mass n 345826; (contra 803/67, mass n 326891; (contra 2666/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)