diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 929 del 15/03/1976 (Rv. 379578 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI - CIECHI CIVILI - ASSEGNO VITALIZIO EX LEGGE N 632 DEL 1954 - CONDIZIONI - OBBLIGO DI EROGAZIONE DELLA PA - AZIONE PER L'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO - AZIONE PER LA CONDANNA DELLA PA AL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379578-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI - CIECHI CIVILI - ASSEGNO VITALIZIO EX LEGGE N 632 DEL 1954 - CONDIZIONI - OBBLIGO DI EROGAZIONE DELLA PA - AZIONE PER L'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO - AZIONE PER LA CONDANNA DELLA PA AL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - SUSSISTENZA.*

L'art 4 della legge n 632 del 1954 - stabilendo un assegno a vita a favore dei cittadini ciechi inabili a proficuo lavoro o comunque sprovvisti dei mezzi necessari per vivere - crea direttamente un rapporto obbligatorio tra il cieco e l'amministrazione pubblica, in relazione a requisiti obiettivi, specificati dall'art 15 e seguenti del DPR n 32 del 1956, attribuendo all'amministrazione stessa solo il compito dell'erogazione dell'assegno dovuto, quantitativamente determinato dall'art 4 DPR cit, secondo una triplice graduazione di livello della minorazione medesima. Pertanto, esclusa ogni discrezionalita dell'amministrazione, sono ammissibili davanti alla giurisdizione ordinaria - dopo l'esaurimento del procedimento amministrativo previsto dalla legge tanto l'Azione di accertamento dei fatti generativi dell'obbligazione, quanto l'Azione di condanna al pagamento dell'assegno dovuto per il periodo gia maturato. (Conf 1572/70, mass n 347462).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 09/08/1954 num. 632 art. 4, DPR 15/01/1956 num. 32 art. 4, DPR 15/01/1956 num. 32 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)