Sez. 1, Sentenza n. 7515 del 26/08/1994 (Rv. 487771 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Iscrizione all'albo degli psicologi in sede di prima formazione - Domanda - Rigetto - Impugnazione - Giudice competente - Termine - Decorrenza - Momento iniziale.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE
Con riguardo alla richiesta di iscrizione all'albo degli psicologi in sede di prima formazione, che l'art. 32 della legge 18 febbraio 1989 n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo) consente fuori della procedura ordinaria a seguito di domanda al Commissario di cui al precedente art. 31, il provvedimento che respinge la domanda di iscrizione deve essere impugnato con ricorso al Tribunale ordinario competente per territorio nel termine di trenta giorni decorrente, non già dalla data della pubblicazione del provvedimento di prima formazione dell'albo, bensì dalla notifica all'interessato della determinazione del Commissario, dovendo, in mancanza di espresse disposizioni, applicarsi per analogia le norme contemplate dall'art. 18 per i ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli regionali e provinciali dell'Ordine.
Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 18, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 31, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)