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Sez. 1, Sentenza n. 6696 del 23/05/2000 (Rv. 536804 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Domanda - Rigetto - Notifica del provvedimento - Necessità - Semplice comunicazione - Valore equipollente - Esclusione - Conseguenze - Decorrenza del termine perentorio per l'impugnazione dalla data della comunicazione ex art. 18 legge 56/89 - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536804-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE

Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo degli psicologi deve essere impugnato, giusta disposto dell'art. 18 legge 56/89, nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione all'interessato della decisione adottata dal competente Consiglio dell'ordine, con la conseguenza che, non ammettendo detta notifica alcun equipollente, la mera comunicazione della decisione del competente organo professionale non è idonea a far decorrere il termine perentorio di impugnativa (trenta giorni) previsto dallo stesso art. 18 della legge citata.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)