Sez. 3, Sentenza n. 15865 del 15/12/2000 (Rv. 542691 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI | Sospensione disposta con legge o altro provvedimento in occasione di calamità naturali - Rilevabilità ex officio - Ammissibilità - Deducibilità in cassazione - Ammissibilità.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI
La sospensione dei termini di prescrizione disposta con legge speciale o con atti comunque adottati in occasioni di calamità naturali, è rilevabile d'ufficio ed è deducibile senza limitazioni nel giudizio di cassazione.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1983 num. 180, Legge 03/04/1985 num. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)