Sez. L, Sentenza n. 3440 del 03/04/1998 (Rv. 514180 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Sospensione triennale ex D.L. n. 463 del 1983 - Rilievo d'ufficio - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
La sospensione triennale dei termini di prescrizione in materia di contributi dovuti all'INPS o all'INAIL disposta dall'art. 2, comma diciannovesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito dalla legge 11 novembre 1982 n. 638) - che ha natura giuridica diversa dalla sospensione della prescrizione per determinati rapporti tra le parti prevista dall'art. 2941 cod. civ. - opera "ope legis" ed è rilevabile d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Decreto Legge 12/08/1983 num. 463 art. 2 com. 19 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)