Sez. 3, Sentenza n. 5032 del 18/04/2000 (Rv. 537073 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Ordinanza relativa alla richiesta di regolamento di competenza d'ufficio - ricomprensione tra gli atti indicati nell'art. 292 cod. proc. civ. - Esclusione - Conseguenze - Notificazione o comunicazione della stessa al contumace - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
L'ordinanza con la quale il giudice richiede il regolamento di competenza d'ufficio, ex art. 47, penultimo comma, cod. proc. civ., non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati nell'art. 292 cod. proc. civ., con la conseguenza che non sussiste la necessità di notificazione o comunicazione della stessa al contumace.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)