Sez. 3, Ordinanza n. 5962 del 17/03/2006 (Rv. 593244 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Ordinanza di proposizione di regolamento di competenza d'ufficio - Comunicazione alle parti - Presupposti - Desumibilità dal coordinamento fra l'art. 170 e l'art. 292 cod. proc. civ. - Conseguenze - Notificazione o comunicazione della stessa al contumace - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
In tema di conflitto di competenza, la norma dell'art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., là dove prevede la comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto alle parti dev'essere coordinata con la norma generale che regola le comunicazioni nel procedimento civile, cioè con l'art. 170 cod. proc. civ. e con l'art. 292 cod. proc. civ., e poiché dal coordinamento fra tali norme emerge che mentre è regola la comunicazione alla parte costituita (tramite difensore o personalmente), rappresenta un'eccezione la comunicazione (e, parimenti, la notificazione) di atti alla parte contumace, ne consegue che, allorquando l'ultimo comma dell'art. 47 fa riferimento alla comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto di competenza d'ufficio, lungi dal prescrivere autonomamente la comunicazione di tale ordinanza, si limita a rinviare alle norme che stabiliscono aliunde quando un'ordinanza dev'essere comunicata e, pertanto, all'art. 292 cod. proc. civ. in relazione alla parte contumace, di modo che l'ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 47, in difetto di richiamo nel primo comma, rientra in quella del terzo comma dell'art. 292 e, pertanto, deve escludersi che l'ordinanza di elevazione del conflitto debba essere comunicata alla parte contumace.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)