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Sez. 2, Sentenza n. 2185 del 10/08/1966 (Rv. 324271 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MODIFICAZIONE DELLA CAUSA PETENDI - DOMANDA NUOVA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1966-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324271-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MODIFICAZIONE DELLA CAUSA PETENDI - DOMANDA NUOVA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Concreta l'ipotesi di domanda nuova, come tale non proponibile in secondo grado, anche una modificazione della causa petendi, che, pur rimanendo fermo il petitum, sia impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, con mutamento dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. (nella specie, in primo grado si era chiesto, come risarcimento di danni, la perdita dei canoni di locazione di un appartamento abbandonato dall'inquilino, e, in appello, una volta emersa la continuita della locazione con successivo inquilino, la differenza in meno del canone della nuova locazione). (Cfr 599/65; 389/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)