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Sez. 3, Sentenza n. 6468 del 19/03/2007 (Rv. 596822 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Presupposti - Mutamento dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio ed allegazione di un nuovo "thema decidendi" - Necessità - Richiesta in appello di risarcimento ex art. 1591 cod. civ. a fronte di domanda originaria ex art. 6, comma 6, legge 431 del 1998 - Novità della domanda - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596822-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

Costituisce domanda nuova inammissibile in appello, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., perché fondata su diversa "causa petendi", comportante il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e l'introduzione nel processo di un nuovo "thema decidendi", con alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione e dei termini della controversia, quella relativa all'attribuzione, in tema di locazione di immobili urbani, di determinati benefici economici a titolo di risarcimento del danno da ritardata restituzione dell'immobile, in virtù dell'art. 1591 cod. civ., rispetto alla richiesta fattane in primo grado in correlazione con la normativa speciale di cui all'art. 6, comma 6, della legge n. 431 del 1998, riconducibile alla sospensione del provvedimento di rilascio, respinta dal primo giudice per inapplicabilità della normativa stessa, siccome riguardante le locazioni ad uso abitativo e non anche le locazioni ad uso diverso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 6 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)