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Sez. 1, Sentenza n. 11000 del 09/05/1978 Ud. (dep. 13/09/1978) Rv. 139945 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - PERIZIA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA.*
Stato
decisa il 1978-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139945-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - PERIZIA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA.*

Una volta accertato - senza che, peraltro, sia necessario procedere ad indagini peritali - che una causa contusiva ha provocato un ematoma, la valutazione dell'entita di questo e della sua Rilevanza, rimane giudizio di merito incensurabile in Sede di legittimita quando sul punto la sentenza si presenti adeguatamente motivata, sia immune da vizi logici ed ancorata ad elementi di fatto quale il riferimento specifico alla delicatezza della parte anatomica interessata dal fatto contusivo. (V mass n 138888; (V mass n 137350).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)