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Sez. 5, Sentenza n. 14905 del 25/02/1977 Ud. (dep. 24/11/1977) Rv. 137350 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - OMISSIONE - PRESUPPOSTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137350-01

PROVA PENALE - PERIZIA - OMISSIONE - PRESUPPOSTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Ai sensi dell'art 314 cod proc pen, l'Obbligo del giudice di disporre perizia per accertamenti necessari ai fini della decisione, sussiste soltanto quando si debba procedere ad indagini che richiedono particolari cognizioni di determinate scienze ed arti. Tuttavia, trattandosi di Esercizio di un potere discrezionale, l'apprezzamento del giudice di merito di procedere o meno a perizia, se sorretto da adeguata e logica motivazione, non e soggetto a censura in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)