Sez. 6, Sentenza n. 14096 del 16/01/2007 Ud. (dep. 04/04/2007) Rv. 236142 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Proscioglimento irrevocabile nel merito dell'incolpato per il fatto oggetto di calunnia - Effetti nel giudizio di calunnia - Vincolo derivante dal giudicato - Esclusione - Libera valutazione del fatto da parte del giudice - Necessità.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
Non è automaticamente configurabile il delitto di calunnia a carico dell'accusatore per effetto dell'intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito della persona ingiustamente incolpata, che va valutata autonomamente e liberamente nel giudizio per la calunnia, in quanto non esiste nell'ordinamento processuale alcuna disciplina in ordine alla efficacia del giudicato penale nell'ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene nei rapporti tra processo penale e giudizio civile, amministrativo e disciplinare, mentre l'art. 238 bis cod. proc. pen. consente l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che siano valutate a norma degli artt. 197 e 192, comma terzo, stesso codice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)