Sez. 6, Sentenza n. 5513 del 04/03/1996 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 204983 - 01
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Calunnia - Elemento oggettivo (materiale) | Proscioglimento definitivo a favore dell'incolpato per il fatto oggetto di calunnia - Effetti nel giudizio di calunnia - Vincolo derivante dal giudicato - Esclusione - Libera valutazione del fatto da parte del giudice - Necessità.
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Calunnia - Elemento oggettivo (materiale)
Non è consentito dedurre in modo automatico la sussistenza della calunnia a carico dell'accusatore dall'intervenuto proscioglimento nel merito per il reato di cui un soggetto era stato coscientemente incolpato e il giudicato, sia pure definitivo, rispetto al reato oggetto di incolpazione deve essere valutato autonomamente e liberamente nel giudizio per la calunnia. Non esiste infatti nell'ordinamento processuale nessuna disciplina in ordine alla efficacia del giudicato nell'ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene per i rapporti fra il giudizio civile, amministrativo e disciplinare, mentre l'art. 238 bis cod. proc. pen. consente l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che siano valutate a norma degli artt. 197 e 192 comma terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 238 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)