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Sez. 3, Sentenza n. 981 del 11/05/1967 (Rv. 327255 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - DIRITTO DEL MEDIATORE - PRESUPPOSTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO IN ASSENZA E ALL'INSAPUTA DEL MEDIATORE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327255-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - DIRITTO DEL MEDIATORE - PRESUPPOSTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO IN ASSENZA E ALL'INSAPUTA DEL MEDIATORE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

Il diritto del mediatore alla provvigione sorge ogni volta che la conclusione dell'affare abbia avuto luogo per effetto della sua mediazione, cioe quando sussista un valido rapporto causale tra l'attivita mediatrice e l'utile accordo delle parti sull'affare trattato. Cio si verifica anche quando i due contraenti abbiano stipulato il contratto nell'assenza ed all'insaputa del mediatore, ma si siano, pero, avvalsi dell'opera da questo precedentemente svolta e l'abbiano concretamente utilizzata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)