Sez. 3, Sentenza n. 3160 del 08/10/1968 (Rv. 336070 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - DIRITTO DEL MEDIATORE - PRESUPPOSTO - NESSO DI CAUSALITA TRA ATTIVITA DEL MEDIATORE E CONCLUSIONE DELL'AFFARE - RITROVAMENTO ED INDICAZIONE DELL'ALTRO CONTRAENTE - SEGNALAZIONE DELL'AFFARE - SUFFICIENZA.*
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - DIRITTO DEL MEDIATORE - PRESUPPOSTO - NESSO DI CAUSALITA TRA ATTIVITA DEL MEDIATORE E CONCLUSIONE DELL'AFFARE - RITROVAMENTO ED INDICAZIONE DELL'ALTRO CONTRAENTE - SEGNALAZIONE DELL'AFFARE - SUFFICIENZA.*
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge e matura allorche la conclusione dell'affare abbia avuto luogo per effetto di un concreto apporto causale tra l'attivita da lui prestata e l'accordo, giuridicamente rilevante, raggiunto dalle parti sullo affare mediato. Perche sussista tale nesso di causalita, agli effetti di cui all'art 1755 cod. civ., comma primo, pur se non occorre il perdurante intervento del mediatore durante tutte le fasi delle trattative, e necessario, pero, che l'accordo definitivo fra i contraenti sull'operazione economica, in che l'affare consiste, debba collegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei futuri contraenti con la conseguenza che anche la semplice attivita consistente nel ritrovamento e nella indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare legittima il suo diritto alla provvigione, sempre che la conclusione del negozio mediato costituisca il risultato utile e determinante della ricerca fatta dal mediatore e valorizzata dalle parti. (V. 1548-67, massima n. 328987 981-67, massima n. 327255).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)