Sez. 1, Sentenza n. 20933 del 27/10/2005 (Rv. 584654 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - EFFICACIA SOGGETTIVA | Annullamento di norma regolamentare - Efficacia "erga omnes" - Conseguenze - Clausola contrattuale di attuazione della norma annullata - Nullità - Efficacia automatica nel giudizio di accertamento del credito fondato sulla predetta clausola - Esclusione - Fattispecie.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - EFFICACIA SOGGETTIVA
L'efficacia "erga omnes" del giudicato amministrativo di annullamento di una norma regolamentare, pur risolvendosi nella definitiva ablazione della stessa dalla sfera giuridica nei confronti di qualunque soggetto, anche estraneo al giudizio, non comporta l'automatica caducazione di una clausola contrattuale che della predetta norma costituisca attuazione, spettando interamente al giudice civile, dinanzi al quale quella clausola sia stata invocata a fondamento di un credito, dichiararne anche d'ufficio la nullità per contrasto con norme imperative, anche in virtù della presa d'atto dell'irrevocabile rimozione della norma secondaria attuata dalla clausola stessa. (Principio affermato dalla S.C. in relazione all'annullamento da parte del giudice amministrativo di una clausola del disciplinare del rapporto di concessione - contratto tra l'U.N.I.R.E. e le agenzie delegate alla raccolta di scommesse sulle corse dei cavalli, che prevedeva la corresponsione di un compenso supplementare, nell'ipotesi in cui le scommesse registrate nell'anno avessero subito un incremento superiore a quello dei prezzi al consumo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)