Sez. 1, Sentenza n. 16728 del 24/08/2004 (Rv. 576197 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - EFFICACIA SOGGETTIVA | Efficacia "erga omnes" - Configurabilità - Condizioni - Atto annullato - Contenuto regolamentare ovvero inscindibile - Necessità - Fattispecie in tema di decreto di occupazione d'urgenza.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - EFFICACIA SOGGETTIVA
Il giudicato amministrativo è dotato di efficacia "erga omnes" nella sola ipotesi in cui l'atto annullato sia un regolamento, ovvero un atto che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque contenuto inscindibile (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una sentenza del giudice amministrativo di annullamento del decreto di occupazione di un fondo inserito in un generale provvedimento interessante più particelle di terreno - e, conseguentemente, relativo ad una molteplicità di proprietari/destinatari -, atto, peraltro, destinato a restare pur sempre autonomamente individuabile, e pertanto suscettibile di annullamento per vizi suoi propri. La S.C. ha nella specie soggiunto che, pur in presenza di un'eventuale dichiarazione di nullità della dichiarazione di pubblica utilità contestuale alla declaratoria di invalidità del decreto "de quo", la pronuncia del GA non avrebbe mai potuto estendere i suoi effetti "erga omnes", oltre, cioè, le parti in causa, non potendosi far rientrare detta dichiarazione nella categoria degli atti collettivi - ma dovendosi essa ricomprendere, per converso, in quella dei cd. "atti plurimi" riguardanti più soggetti individuabili in relazione ai singoli beni vincolati e considerati "uti singuli" -).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)