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Sez. 3, Ordinanza n. 23404 del 30/08/2024 (Rv. 672140-01)

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE | Art. 40-bis d.lgs. n. 385 del 1993 - Ambito di applicazione - Estinzione dell’ipoteca ex art. 2878, n. 3, c.c. - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672140-01

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE

La norma di cui all'art. 40-bis d.lgs. n. 385 del 1993 ("cancellazione dalle ipoteche") riguarda la causa di estinzione di cui all'art. 2878, comma 1, n. 3), c.c., e quindi il venir meno dell'ipoteca in ragione dell'estinzione dell'obbligazione garantita, essendo volta a favorire la celerità dell'operazione di cancellazione attraverso una procedura in larga parte derogatoria del diritto comune. (Fattispecie relativa ad una domanda volta a conseguire la declaratoria di estinzione dell'ipoteca volontaria, costituita dall'attore su un bene di sua proprietà a garanzia di un contratto di apertura di credito).

Cod. Civ. art. 2878, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 40 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)