Sez. 4, Sentenza n. 2012 del 03/12/1968 Ud. (dep. 15/02/1969) Rv. 110324 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RIGETTO - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RIGETTO - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITA.*
Non si ha difetto di motivazione sul rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento, se il giudice di appello pur non spiegando nella sentenza le ragioni con specifico riferimento ad esso, dia sufficiente ragione del suo convincimento e della adeguatezza degli elementi probatori, gia acquisiti nel dibattimento di primo grado, dimostrando, cosi, la inutilita della chiesta rinnovazione. (Conf.109867, 109661, 108768, 108560, 108186, 107884, 106511, anno 1968 103369, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)