Sez. 3, Sentenza n. 3009 del 26/08/1975 (Rv. 377099 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA - CARATTERE FUNZIONALE E INDEROGABILE - DESIGNAZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - RIFORMA DI TALE DESIGNAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO O DELLA STESSA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA - CARATTERE FUNZIONALE E INDEROGABILE - DESIGNAZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - RIFORMA DI TALE DESIGNAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO O DELLA STESSA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Nel vigente sistema processuale, al di fuori dell'ipotesi di sentenza giuridicamente inesistente, non e consentito riformare una decisione della Corte di Cassazione ne al giudice di rinvio ne alla stessa Corte ulteriormente adita. In particolare, e inammissibile la designazione di un diverso giudice di rinvio in sostituzione di quello designato dalla sentenza di annullamento della Cassazione, la cui Competenza e funzionale e inderogabile. (V 3495/71, mass n 355132; 370/62, mass n 250569).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)