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Sez. 3, Sentenza n. 3009 del 26/08/1975 (Rv. 377099 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA - CARATTERE FUNZIONALE E INDEROGABILE - DESIGNAZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - RIFORMA DI TALE DESIGNAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO O DELLA STESSA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377099-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA - CARATTERE FUNZIONALE E INDEROGABILE - DESIGNAZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - RIFORMA DI TALE DESIGNAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO O DELLA STESSA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Nel vigente sistema processuale, al di fuori dell'ipotesi di sentenza giuridicamente inesistente, non e consentito riformare una decisione della Corte di Cassazione ne al giudice di rinvio ne alla stessa Corte ulteriormente adita. In particolare, e inammissibile la designazione di un diverso giudice di rinvio in sostituzione di quello designato dalla sentenza di annullamento della Cassazione, la cui Competenza e funzionale e inderogabile. (V 3495/71, mass n 355132; 370/62, mass n 250569).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)