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Sez. U, Sentenza n. 370 del 27/02/1962 (Rv. 250569 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO SOSTANZIALE O PROCESSUALE - RIFORMA DELLA SENTENZA - IMPOSSIBILITA - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO - INESISTENZA DELLA SENTENZA DI CASSAZIONE - DISAPPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1962-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250569-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO SOSTANZIALE O PROCESSUALE - RIFORMA DELLA SENTENZA - IMPOSSIBILITA - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO - INESISTENZA DELLA SENTENZA DI CASSAZIONE - DISAPPLICAZIONE.*

Nel nostro sistema processuale non e consentito modificare o riformare una decisione della Corte di Cassazione sotto il profilo che in essa siano state erroneamente applicate norme di diritto ovvero siano state violate norme di natura processuale, ne al giudice di rinvio ne alla stessa Corte di Cassazione ulteriormente adita. Il giudice di rinvio puo, anche d'ufficio, disapplicare la sentenza di Cassazione allorche sia affetta da vizi che la rendono giuridicamente inesistente (ad es perche mancante delle prescritte sottoscrizioni). (V 1642/38).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)