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Sez. 1, Sentenza n. 9800 del 26/07/2000 (Rv. 538816 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Valutazione - Correlazione sia alla parte inadempiuta dell'obbligazione, sia alla sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale - Necessità - Sussistenza - Raccordo dell'elemento obiettivo (mancata o inesatta prestazione nel quadro dell'esecuzione generale del contratto), con quello soggettivo (interesse concreto della controparte alla esatta e tempestiva prestazione) - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538816-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO

Ai fini della risoluzione del contratto, la gravità dell'inadempimento deve essere valutata in relazione sia alla parte inadempiuta dell'obbligazione rispetto a questa nel suo complesso, sia alla sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale, ed il giudizio sulla importanza dell'inadempimento deve fondarsi su di un criterio idoneo a coordinare l'elemento obiettivo, rappresentato dalla mancata o inesatta prestazione nel quadro della esecuzione generale del contratto, con l'elemento soggettivo, consistente nell'interesse concreto della controparte alla esatta e tempestiva prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)